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Caro/a Collega,

sei pregato di leggere con attenzione quanto segue in quanto la nostra sezione Andi ha lavorato per facilitare l’attuazione degli obblighi formativi per addetti antincendio.

Si ricorda che vige l’OBBLIGO, sancito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, per il datore di lavoro (l’odontoiatra titolare dello studio) di designare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze.

In alternativa il datore di lavoro può auto designarsi. Infatti fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione (EMENDATO DAL JOBS ACT).

Gli addetti antincendio (datore di lavoro o lavoratore) per svolgere l’incarico devono frequentare un corso di formazione e periodicamente devono seguire corsi di aggiornamento.

Attualmente e sino al 04.10.2022 i corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza incendio devono essere svolti ogni 3 anni, ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011, per le aziende a rischio incendio basso come si configurano gli studi odontoiatrici.

Il 4 OTTOBRE 2022 entrerà in vigore il DM 02 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.237  il 04/10/2021, che porterà  cambiamenti all’attuale normativa in materia di prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro  e che comporterà anche modifiche nei contenuti e nello svolgimento dei  corsi obbligatori di formazione e aggiornamento. A causa di detti cambiamenti i corsi non potranno più essere tenuti dagli attuali tutor ANDI.

Tuttavia, i corsi programmati entro il 4 ottobre 2022 e completati entro il 4 aprile 2023 potranno ancora essere effettuati con le vecchie modalità (secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998) tramite gli attuali tutor ANDI. Si tratta quindi di una opportunità per adempiere all’obbligo, per i prossimi 5 anni, in forma semplificata e gratuita.

La formazione prevista, con queste nuove disposizioni, per le attività a basso rischio (rinominate con il nuovo D.M. “attività di livello 1”) è di 4 ore per il corso di formazione e di 2 ore per l’aggiornamento che, quest’ultimo, deve essere ripetuto ogni 5 anni. Diventeranno inoltre obbligatorie, anche per le attività di livello 1 (attualmente denominate attività a basso rischio di incendio) le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Per gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

La nostra sezione ANDI Modena organizzerà a partire da metà settembre 2022 in favore dei suoi iscritti e dei lavoratori degli studi odontoiatrici di soci Andi

CORSI gratuiti di FORMAZIONE e di AGGIORNAMENTO

PER ADDETTI ANTINCENDIO

di 4 ore e, rispettivamente, 2 ore

secondo i contenuti dell’ALLEGATO IX DM 10 MARZO 1998.

Al completamento del corso verrà rilasciato da ANDI l’attestato di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento e l’aggiornamento successivo potrà svolgersi dopo 5 anni dalla data dell’ultima formazione.

Per poterci consentire una adeguata e tempestiva programmazione di eventuali corsi successivi risulta essenziale raccogliere le adesioni entro al massimo il 15 settembre 2022.

Ti invitiamo pertanto, se sei interessato a partecipare o a far partecipare il lavoratore del tuo studio, a procedere con l’iscrizione  compilando e inviando il form seguente: