DPCM pubblicato in G.U. il 3/5/2022

Lo scorso 3 maggio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 9 marzo 2022

che ha reso pienamente operativo l’accordo Stato-Regioni del 7 ottobre 2021, riguardante l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO) quale operatore di interesse sanitario.

Questa nuova versione, in vigore dal 18 maggio 2022, modifica il precedente Decreto del 2018 accogliendo le istanze derivate dalle criticità raccolte dai vari territori regionali che ANDI aveva presentato ai funzionari ministeriali. Il requisito di accesso ai corsi di formazione ASO ora è costituito dal “possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Quindi il criterio di valutazione del livello minimo di istruzione diventa soggettivo (varia da persona a persona).

Ad esempio chi ha terminato il proprio percorso di studi nel periodo compreso tra il 1963 ed il 2006 manterrà quale riferimento minimo il possesso del certificato di licenza media inferiore mentre, successivamente al 2006, si dovrà prevedere l’obbligo di frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione.

Per l’esenzione dall’obbligo di formazione dei lavoratori inquadrati correttamente quali assistenti alla poltrona, viene esteso il periodo utile per acquisire l’esperienza lavorativa, anche non consecutiva di non meno di 36 mesi, da 5 a 10 anni antecedenti la data del 21 aprile 2018. Inoltre, con i nuovi criteri introdotti, diviene possibile riconoscere tale esenzione anche a tutti quei lavoratori che hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ma ne abbiano svolto uguali mansioni.

I requisiti potranno essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini,
posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV.

Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’ASO, sarà possibile presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per gli adempimenti degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, lo stesso attestato che da sempre ANDI rilascia a seguito della frequenza dei propri corsi formativi. Rimane invariato il compito attribuito al datore di lavoro presso il quale l’Assistente di Studio Odontoiatrico presta servizio che dovrà acquisire dal lavoratore stesso copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti determinanti l’esenzione dal conseguimento ASO.

Viene introdotto un percorso formativo ridotto di 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche, per tutti quei lavoratori che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili a quelle di Assistente di Studio Odontoiatrico per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, alla data del 21 aprile 2018 ma che non siano comprovabili dalla documentazione descritta precedentemente. A tale corso, che dovrà essere predisposto in seguito al recepimento da parte delle Regioni del nuovo Decreto, si potrà accedere con l’esibizione del contratto di lavoro individuale correttamente registrato: l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, dovrà essere sostenuto entro e non oltre la data del 21 aprile 2023.

Si evidenzia che dal 21 aprile 2022 non è più possibile assumere dipendenti con qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico privi dei requisiti di esenzione dal percorso formativo o del relativo attestato di formazione. Tutti i lavoratori assunti con tale qualifica dal 22 aprile 2018 al 20 aprile 2022 sprovvisti di tali requisiti dovranno conseguire ovvero aver acquisito l’attestato di formazione entro trentasei mesi, cioè tre anni, dalla data di assunzione.

Si rinnova il concetto di obbligatorietà dell’aggiornamento annuale di 10 ore che andranno maturate nell’anno solare successivo all’acquisizione della qualifica. Le ASO che hanno conseguito l’attestato di qualifica negli anni precedenti al 2022 e quelle che non erano tenute alla frequenza del corso, perché potevano dimostrare la presenza in studio per almeno 36 mesi dal 21 aprile 2008  al 21 aprile 2018 devono possedere almeno 10 ore di aggiornamento alla data del 18 maggio 2023 . Successivamente l’annualità di riferimento coinciderà con l’anno solare, quindi, saranno richieste ulteriori 10 ore di aggiornamento dal 18 maggio al 31 dicembre 2023.

I costi dell’aggiornamento obbligatorio sono a carico del dipendente, il quale può utilizzare i permessi retribuiti previsti dal CCNL.


Decreto ASO: gli adempimenti del datore di lavoro

Come già comunicato in precedenti occasioni,  il DPCM del 9 marzo 2022 recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, e aggiorna il precedente DPCM concernente l’individuazione del profilo professionale dell’“Assistente di Studio Odontoiatrico” (ASO).

Sono esonerati dall’obbligo di formazione per il titolo di ASO coloro i quali, alla data di entrata in vigore del primo DPCM del 9 febbraio 2018, possono dimostrare di avere lavorato con inquadramento contrattuale di “Assistente alla poltrona” per almeno trentasei mesi (anche non consecutivi) nei dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso invece di lavoratori con un diverso inquadramento contrattuale, (segretaria, impiegata o altro titolo) sono esonerati dall’obbligo di formazione coloro i quali tra loro possono dimostrare di avere lavorato per almeno trentasei mesi (anche non consecutivi) nei dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto avendo svolto “mansioni equivalenti”.

Per la dimostrazione di questo diritto sarà per essi necessario produrre almeno uno fra i documenti evidenziati nell’art. 11 comma 2 del DPCM (Vedi QUI) .

Si consiglia di richiedere al lavoratore che produce tale documentazione di sottoscrivere un’autodichiarazione, allegando una fotocopia di un documento di identità in vigore, che attesti la veridicità della documentazione consegnata.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione da parte del lavoratore che attesti il possesso dei requisiti perché Ella/Egli sia considerato come ASO, mantenendola a disposizione di eventuali verifiche da parte degli organismi preposti per tutta la durata del tempo del rapporto di lavoro.



Altre informazioni sul sito della Regione E. Romagna al link: Assistente di studio odontoiatrico (ASO) — Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it)


La DOMANDA DI ISCRIZIONE ai CORSI DI FORMAZIONE può essere inoltrata a Irecoop  (sede di Modena: tel. 059/3367118 https://www.irecoop.it/corsi/assistente-studio-odontoiatrico-modena/#form_contatti_corso).


Per i CORSI DI AGGIORNAMENTO  gratuiti per i dipendenti dei soci ANDI Emilia Romagna consulta la pagina sul sito Formaer Emilia Romagna al link: https://www.formaer.it/categoria-corsi/aggiornamenti-obbligatori-dell-aso/


Per informazioni sul CSO (Collaboratore di Settore Odontoiatrico) consulta l’articolo sul sito Andi al link: https://www.andi.it/cso-collaboratore-di-settore-odontoiatrico/