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Si ricorda che vige l’OBBLIGO, sancito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, per il datore di lavoro (l’odontoiatra titolare dello studio) di designare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze.

In alternativa il datore di lavoro può auto designarsi. Infatti fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione (EMENDATO DAL JOBS ACT).

Gli addetti antincendio (datore di lavoro o lavoratore) per svolgere l’incarico devono frequentare un corso di formazione e periodicamente devono seguire corsi di aggiornamento.

Il 4 OTTOBRE 2022 è entrato in vigore il DM 02 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.237  il 04/10/2021, che porterà  cambiamenti all’attuale normativa in materia di prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro  e che comporterà anche modifiche nei contenuti e nello svolgimento dei  corsi obbligatori di formazione e aggiornamento. A causa di detti cambiamenti i corsi non potranno più essere tenuti dagli attuali tutor ANDI.

Tuttavia, i corsi programmati entro il 4 ottobre 2022 e completati entro il 4 aprile 2023 potranno ancora essere effettuati con le vecchie modalità (secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998) tramite gli attuali tutor ANDI. Si tratta quindi di una opportunità per adempiere all’obbligo, per i prossimi 5 anni, in forma semplificata e gratuita.

La formazione prevista, con queste nuove disposizioni, per le attività a basso rischio (rinominate con il nuovo D.M. “attività di livello 1”) è di 4 ore per il corso di formazione e di 2 ore per l’aggiornamento che, quest’ultimo, deve essere ripetuto ogni 5 anni. Diventeranno inoltre obbligatorie, anche per le attività di livello 1 (attualmente denominate attività a basso rischio di incendio) le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Per gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

La nostra sezione ANDI Modena organizza a partire da metà settembre 2022 in favore dei suoi iscritti e dei lavoratori degli studi odontoiatrici di soci Andi

CORSI gratuiti di FORMAZIONE 

PER ADDETTI ANTINCENDIO

di 4 ore 

secondo i contenuti dell’ALLEGATO IX DM 10 MARZO 1998.

Al completamento del corso verrà rilasciato da ANDI l’attestato di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento e l’aggiornamento successivo potrà svolgersi dopo 5 anni dalla data dell’ultima formazione.